Il governo italiano ha approvato ed è diventato legge il Piano Transizione 5.0. Questo piano inerente a incentivi e agevolazione a industrie, imprese e PMI nell’ambito del PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 02/03/2024 e converte in legge il DL 2 marzo 2024, n. 19, approvato in Consiglio dei Ministri il 26/02/2024.
Portata applicativa del Piano Transizione 5.0
I beneficiari della misura sono tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuino nuovi investimenti in strutture produttive ubicate in territorio italiano nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.
Il sostegno previsto dal Piano Transizione 5.0 si estrinseca nell’applicazione di un credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta dalle imprese per i predetti investimenti.
Ambito dell’agevolazione Transizione 5.0
La misura riguarda investimenti in:
- beni strumentali materiali e immateriali previsti agli allegati A e B del piano Transizione 4.0, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (con riduzione di almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, o del 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento);
- beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse (compresi gli impianti con moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5% sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, in accordo alle previsioni di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181);
- spese per la formazione del personale, volte all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali e non oltre l’importo di 300 mila €.
Al fine di tutelare l’ambiente senza arrecarvi un danno significativo, non sono oggetto di agevolazione gli investimenti afferenti ad:
- attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
- attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generino emissioni di gas a effetto serra eccedenti i pertinenti parametri di riferimento;
- attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- attività produttive di un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come “rifiuti speciali pericolosi” di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.
Sono esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Percentuali applicate al credito d’imposta
Di seguito, un estratto, dal testo pubblicato in Gazzetta ufficiale, delle percentuali del credito di imposta e della cumulabilità o meno con altre agevolazioni previste da atre leggi nazionali o locali.
Per determinare l’agevolazione del Piano Transizione 5.0 si considerano i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.
Le aliquote percentuali del credito di imposta, applicabili in base alla riduzione dei consumi energetici registrata, sono le seguenti:
- con riduzione presso la struttura produttiva non inferiore al 3% e non superiore al 6%, o in alternativa, compresa tra il 5% e il 10% presso il singolo impianto:
- 35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 15% per la quota di investimenti compresa tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro;
- 5% per la quota di investimenti superiore ai 10 milioni di euro e fino al limite massimo di 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria;
- con riduzione presso l’unità produttiva non inferiore al 6% e non superiore al 10% o, in alternativa, compresa tra il 10% e il 15% presso il singolo impianto:
- 40% per investimenti con spesa fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% per investimenti con spesa compresa tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro;
- 10% per investimenti aventi quota superiore ai 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
- con riduzione presso la struttura produttiva non inferiore al 10%, o in alternativa, non inferiore al 15% presso il singolo impianto:
- 45% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 25% per la quota di investimenti compresa tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro;
- 15% per la quota di investimenti superiore ai 10 milioni di euro e fino al limite massimo di 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
Impianti fotovoltaici Aziendali
Relativamente agli impianti fotovoltaici Aziendali, è prevista una maggiorazione della spesa ammissibile rispettivamente del 120% e 140% per quelli a maggiore efficienza previsti dal Decreto Energia (articolo 12, comma 1, lettere b e c del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181), corrispondente a:
- 120% per i moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
- 140% per i moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.
Metodologie operative di richiesta dell’agevolazione
Per l’accesso al beneficio, le imprese sono tenute a presentare, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), la documentazione comprensiva di:
- apposite certificazioni rilasciate da un soggetto indipendente autorizzato (con opportuna verifica del Ministero delle imprese e del made in Italy e ausilio del GSE) che, rispetto all’ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attestano:
- a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui sopra;
- b) ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione;
- comunicazione relativa alla descrizione del progetto di investimento e al costo dello stesso.
Il GSE, previa verifica della completezza della documentazione, trasmetterà quotidianamente, con modalità telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l’elenco delle imprese richiedenti e l’importo del credito prenotato, previa verifica della non eccedenza dell’importo complessivo dei progetti.
L’impresa invierà al GSE comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione, conseguentemente verrà determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile.
Il GSE trasmetterà all’Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese beneficiarie di cui al presente comma con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione.
Decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate del predetto elenco entro il 31/12/2025, il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, solo previa presentazione del modello F24 tramite i servizi telematici previsti dall’Agenzia delle Entrate. L’ammontare non ancora utilizzato alla summenzionata data sarà riportato in avanti e sarà utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
Il credito d’imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica di cui all’articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.
Esso è invece cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto, tenuto conto anche che l’agevolazione non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Ai fini dei successivi controlli del GSE, i beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a conservare, pena la revoca delle stesse, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi.
Modalità attuative del decreto
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame, verranno emanate, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato in concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e sentito il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, le modalità attuative, con particolare riguardo al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione della documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio, ai criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito, e alle procedure di fruizione del credito e di monitoraggio della sussistenza dei requisiti.
Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvederà allo sviluppo, all’implementazione e alla gestione di una piattaforma informatica finalizzata a consentire l’attività di monitoraggio e controllo sull’andamento della misura agevolativa, e funzionale a facilitare la valutazione, lo scambio e la gestione dei dati trasmessi dal GSE.